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Legge Gelli-Bianco: il doppio binario della responsabilità
Struttura e medico rispondono a titolo diverso — e da quella differenza discendono onere della prova, prescrizione e obblighi assicurativi.
1La L. 24/2017 separa i due titoli di responsabilità: la struttura risponde in via contrattuale, il medico in via extracontrattuale, salvo obbligazione diretta col paziente.
2La conseguenza è doppia: il paziente ha dieci anni per agire contro la struttura e cinque contro il medico, e contro il medico deve provare tutti gli elementi dell'illecito.
3L'art. 590-sexies c.p. esclude la punibilità solo per imperizia, e solo se le linee guida rispettate erano adeguate al caso concreto: negligenza e imprudenza restano fuori.
Schema riassuntivo — struttura vs esercente
Struttura Esercente
Titolocontrattualeextracontrattuale
Normaartt. 1218 e 1228 c.c.art. 2043 c.c.
Onere della provapaziente prova nesso; struttura prova impossibilità non imputabilepaziente prova fatto, danno, colpa e nesso
Prescrizione10 anni5 anni
La legge sposta il baricentro del contenzioso sulla struttura — ma restituisce il rischio al medico dalla porta di servizio: l'azione di rivalsa per colpa grave.
cosa fare · cosa non fare
Cosa fare
  • Documenta l'aderenza alle linee guida SNLG e alle buone pratiche: è il presupposto della non punibilità per imperizia.
  • Motiva in cartella lo scostamento quando le raccomandazioni non sono adeguate al caso concreto: la scriminante cade proprio lì.
  • Stipula la polizza personale per colpa grave se operi in struttura: l'art. 10 comma 3 la prevede espressamente a tuo carico.
  • Verifica retroattività e ultrattività della tua polizza: la legge impone dieci anni di copertura e dieci di ultrattività in caso di cessazione.
Cosa non fare
  • Non ritenerti protetto perché hai seguito una linea guida: se il caso richiedeva altro, applicarla è essa stessa profilo di colpa.
  • Non confondere la non punibilità penale con l'esenzione civile: l'art. 590-sexies non impedisce risarcimento né rivalsa.
  • Non presumere che la polizza della struttura ti copra: copre verso il paziente, non l'azione che struttura o Corte dei conti possono esercitare contro di te.
  • Non dare per completa l'attuazione della legge: mancano ancora i decreti su vigilanza IVASS, flussi informativi e Fondo di garanzia.
Doppio binario: struttura ed esercente
Cosa ha davvero cambiato l'art. 7

La Legge 8 marzo 2017 n. 24 muove da un principio, enunciato all'art. 1: la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute. La traduzione tecnica sta nell'art. 7, che costruisce il doppio binario. La struttura, pubblica o privata, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose dei sanitari di cui si avvale, anche se non sono suoi dipendenti e anche se scelti dal paziente; e l'ambito è ampio, perché comprende la libera professione intramuraria, la sperimentazione e ricerca clinica, il regime di convenzione con il SSN e la telemedicina. L'esercente, invece, risponde ex art. 2043 c.c., cioè a titolo extracontrattuale, salvo abbia agito in adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente col paziente — il caso tipico del libero professionista.

La struttura risponde anche per il sanitario che non è suo dipendente e che il paziente ha scelto da sé.
Onere della prova e prescrizione: dove si decide una causa

È qui che il doppio binario produce effetti concreti. Contro la struttura il paziente si trova in posizione favorevole: gli basta allegare il contratto e provare il nesso causale materiale tra la condotta e l'aggravamento o la nuova patologia, anche per presunzioni, dopo di che spetta alla struttura provare che l'inadempimento è dipeso da impossibilità non imputabile. È il cosiddetto doppio ciclo causale delineato dalla Cassazione civile con le sentenze n. 28991 e 28992 del 2019. Contro il medico, invece, il paziente deve provare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano: fatto, danno, elemento soggettivo e nesso. Si aggiunge il termine: dieci anni per l'azione contrattuale contro la struttura, cinque per quella extracontrattuale contro l'esercente.

Dieci anni contro la struttura, cinque contro il medico. Il termine, da solo, orienta la strategia del contenzioso.
Linee guida e non punibilità: il perimetro reale

L'art. 5 impone di attenersi alle raccomandazioni delle linee guida elaborate da enti e società scientifiche accreditate e integrate nel Sistema Nazionale Linee Guida presso l'Istituto Superiore di Sanità, e in mancanza alle buone pratiche clinico-assistenziali. L'art. 6 introduce l'art. 590-sexies c.p., abrogando il precedente regime Balduzzi: la punibilità è esclusa quando l'evento si è verificato a causa di imperizia e le raccomandazioni sono state rispettate, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Le Sezioni Unite Mariotti (Cass. pen. n. 8770/2018) hanno tracciato la griglia applicativa: si risponde comunque per negligenza o imprudenza anche lievi, per imperizia lieve quando il caso non è regolato da linee guida, per imperizia lieve nella scelta di linee guida inadeguate, e per imperizia grave nell'esecuzione di raccomandazioni adeguate. Resta non punibile la sola imperizia lieve in fase esecutiva.

Non punibile solo l'imperizia lieve nell'esecuzione di linee guida adeguate. Tutto il resto resta punibile.
Obblighi assicurativi, rivalsa e attuazione incompleta

L'art. 10 obbliga le strutture ad assicurarsi — o ad adottare analoghe misure, come l'autoritenzione — per la responsabilità verso terzi e verso i prestatori d'opera. Il comma 3 impone invece all'esercente che opera in struttura di stipulare a proprie spese una polizza per colpa grave, per dare efficacia all'azione di rivalsa dell'art. 9 e all'azione del PM contabile. La rivalsa è ammessa solo per dolo o colpa grave, va esercitata entro un anno dal pagamento, e il tetto è il triplo della retribuzione o del reddito annuo lordo. L'art. 11 impone dieci anni di retroattività e dieci di ultrattività in caso di cessazione definitiva. A oggi (2026) nessuno dei tre decreti mancanti — vigilanza IVASS, flussi informativi, Fondo di garanzia — è stato emanato. MedWorks verifica la conformità della tua copertura ai requisiti minimi e colma il rischio residuo. Fai analizzare la tua polizza.

L'art. 10 comma 3 presuppone che tu sia esposto in proprio: la polizza colpa grave non è un extra, è il rischio che la legge ti assegna.
Contenuto informativo, non consulenza legale o assicurativa. Il quadro attuativo della L. 24/2017 è tuttora in evoluzione e la giurisprudenza su più punti non è consolidata: verifica sempre lo stato della normativa e valuta il tuo caso con un professionista. Aggiornato a luglio 2026.