| Struttura | Esercente | |
|---|---|---|
| Titolo | contrattuale | extracontrattuale |
| Norma | artt. 1218 e 1228 c.c. | art. 2043 c.c. |
| Onere della prova | paziente prova nesso; struttura prova impossibilità non imputabile | paziente prova fatto, danno, colpa e nesso |
| Prescrizione | 10 anni | 5 anni |
- Documenta l'aderenza alle linee guida SNLG e alle buone pratiche: è il presupposto della non punibilità per imperizia.
- Motiva in cartella lo scostamento quando le raccomandazioni non sono adeguate al caso concreto: la scriminante cade proprio lì.
- Stipula la polizza personale per colpa grave se operi in struttura: l'art. 10 comma 3 la prevede espressamente a tuo carico.
- Verifica retroattività e ultrattività della tua polizza: la legge impone dieci anni di copertura e dieci di ultrattività in caso di cessazione.
- Non ritenerti protetto perché hai seguito una linea guida: se il caso richiedeva altro, applicarla è essa stessa profilo di colpa.
- Non confondere la non punibilità penale con l'esenzione civile: l'art. 590-sexies non impedisce risarcimento né rivalsa.
- Non presumere che la polizza della struttura ti copra: copre verso il paziente, non l'azione che struttura o Corte dei conti possono esercitare contro di te.
- Non dare per completa l'attuazione della legge: mancano ancora i decreti su vigilanza IVASS, flussi informativi e Fondo di garanzia.
La Legge 8 marzo 2017 n. 24 muove da un principio, enunciato all'art. 1: la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute. La traduzione tecnica sta nell'art. 7, che costruisce il doppio binario. La struttura, pubblica o privata, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose dei sanitari di cui si avvale, anche se non sono suoi dipendenti e anche se scelti dal paziente; e l'ambito è ampio, perché comprende la libera professione intramuraria, la sperimentazione e ricerca clinica, il regime di convenzione con il SSN e la telemedicina. L'esercente, invece, risponde ex art. 2043 c.c., cioè a titolo extracontrattuale, salvo abbia agito in adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente col paziente — il caso tipico del libero professionista.
È qui che il doppio binario produce effetti concreti. Contro la struttura il paziente si trova in posizione favorevole: gli basta allegare il contratto e provare il nesso causale materiale tra la condotta e l'aggravamento o la nuova patologia, anche per presunzioni, dopo di che spetta alla struttura provare che l'inadempimento è dipeso da impossibilità non imputabile. È il cosiddetto doppio ciclo causale delineato dalla Cassazione civile con le sentenze n. 28991 e 28992 del 2019. Contro il medico, invece, il paziente deve provare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano: fatto, danno, elemento soggettivo e nesso. Si aggiunge il termine: dieci anni per l'azione contrattuale contro la struttura, cinque per quella extracontrattuale contro l'esercente.
L'art. 5 impone di attenersi alle raccomandazioni delle linee guida elaborate da enti e società scientifiche accreditate e integrate nel Sistema Nazionale Linee Guida presso l'Istituto Superiore di Sanità, e in mancanza alle buone pratiche clinico-assistenziali. L'art. 6 introduce l'art. 590-sexies c.p., abrogando il precedente regime Balduzzi: la punibilità è esclusa quando l'evento si è verificato a causa di imperizia e le raccomandazioni sono state rispettate, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Le Sezioni Unite Mariotti (Cass. pen. n. 8770/2018) hanno tracciato la griglia applicativa: si risponde comunque per negligenza o imprudenza anche lievi, per imperizia lieve quando il caso non è regolato da linee guida, per imperizia lieve nella scelta di linee guida inadeguate, e per imperizia grave nell'esecuzione di raccomandazioni adeguate. Resta non punibile la sola imperizia lieve in fase esecutiva.
L'art. 10 obbliga le strutture ad assicurarsi — o ad adottare analoghe misure, come l'autoritenzione — per la responsabilità verso terzi e verso i prestatori d'opera. Il comma 3 impone invece all'esercente che opera in struttura di stipulare a proprie spese una polizza per colpa grave, per dare efficacia all'azione di rivalsa dell'art. 9 e all'azione del PM contabile. La rivalsa è ammessa solo per dolo o colpa grave, va esercitata entro un anno dal pagamento, e il tetto è il triplo della retribuzione o del reddito annuo lordo. L'art. 11 impone dieci anni di retroattività e dieci di ultrattività in caso di cessazione definitiva. A oggi (2026) nessuno dei tre decreti mancanti — vigilanza IVASS, flussi informativi, Fondo di garanzia — è stato emanato. MedWorks verifica la conformità della tua copertura ai requisiti minimi e colma il rischio residuo. Fai analizzare la tua polizza.