| Voce di costo | Regime Ordinario | Regime Forfettario |
|---|---|---|
| Auto uso promiscuo | deducibile 20%, tetto costo 18.075,99 €, max 1 veicolo (art. 164 TUIR) | non deducibile (coeff. 78%) |
| Carburante, manutenzione, assicurazione, bollo | deducibili 20% | non deducibile |
| Vitto e alloggio in trasferta | deducibili con pagamento tracciabile dal 18/06/2025; limite 75% entro 2% dei compensi (prassi non ancora univoca per le spese non riaddebitate) — art. 54-septies TUIR | non deducibile |
| Viaggio e trasporto (treno, taxi/NCC) | deducibili se tracciabili (art. 54-septies TUIR) | non deducibile |
| Effetto per il medico | i costi abbattono il reddito imponibile | nessun impatto: conta solo il coefficiente di redditività |
| Rif.: art. 164 TUIR; art. 54 e 54-septies TUIR (D.Lgs. 192/2024); coeff. redditività 78% attività sanitarie (L. 190/2014) | ||
- Verifica prima il tuo regime: se sei forfettario, le fatture auto non servono a fini di deduzione.
- Se sei in ordinario, intesta l'auto alla posizione professionale e conserva la documentazione del costo di acquisto per applicare il tetto di 18.075,99 €.
- Dal 18 giugno 2025 paga vitto, alloggio, viaggio e trasporto in trasferta solo con strumenti tracciabili (carta, bonifico): è condizione di deducibilità.
- Tieni separati i giustificativi delle trasferte legate a un incarico (riaddebitabili) da quelli delle spese sostenute per tuo conto.
- Non dedurre l'auto al 100%: per il professionista è uso promiscuo, il limite è il 20% (non sei agente di commercio).
- Non dedurre più di un veicolo: la norma ammette un solo mezzo per professionista in forma individuale.
- Non pagare in contanti vitto e alloggio in trasferta dopo il 18/06/2025: perdi la deducibilità.
- Non assumere che il forfettario "convenga sempre": con costi reali alti, l'ordinario può risultare più vantaggioso.
Prima ancora di parlare di percentuali, devi sapere in quale regime ti trovi, perché cambia la logica di base. Nel regime ordinario (analitico) il reddito è dato dalla differenza tra compensi incassati e costi sostenuti: qui i costi — auto compresa — abbattono il reddito imponibile, ciascuno con le proprie regole. Nel regime forfettario il meccanismo è opposto: il reddito imponibile si ottiene applicando ai compensi un coefficiente di redditività, che per le attività sanitarie è del 78%. Il restante 22% è considerato dal Fisco una copertura forfettaria dei costi. Conseguenza diretta: nessun costo reale è deducibile, con la sola eccezione dei contributi previdenziali.
Per chi è in regime ordinario, l'auto rientra nell'art. 164 del TUIR. La norma presume che l'autovettura di un professionista abbia un uso promiscuo (sia professionale sia personale) e per questo ammette la deducibilità nella misura del 20% dei costi, limitatamente a un solo veicolo. Non basta: sul costo di acquisto opera un tetto di 18.075,99 €, oltre il quale la parte eccedente è fiscalmente ignorata. Anche su un'auto da 40.000 €, la base di calcolo dell'ammortamento deducibile resta ferma a 18.075,99 €, e di quella si deduce il 20%. Lo stesso principio si applica a carburante, assicurazione, bollo e manutenzioni. L'80% riservato ad agenti e rappresentanti di commercio non riguarda il medico.
La riforma del lavoro autonomo (D.Lgs. 192/2024) ha riscritto l'art. 54 del TUIR e introdotto gli articoli da 54-bis a 54-octies. Per le spese di trasferta — vitto, alloggio, viaggio e trasporto — il nuovo art. 54-septies, insieme al DL 84/2025, ha posto una condizione netta: dal 18 giugno 2025 sono deducibili (e i relativi rimborsi non concorrono a formare reddito) solo se pagate con strumenti tracciabili. Resta da chiarire se, per le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per sé e non riaddebitate, sopravviva il limite del 75% entro il 2% dei compensi: su questo la prassi non è ancora univoca. Le spese di rappresentanza restano deducibili entro l'1% dei compensi. Tutto questo vale solo nel regime ordinario.
Molti medici scelgono il forfettario per la semplicità e l'aliquota agevolata, poi si chiedono come "scaricare l'auto". È una domanda senza risposta utile: nel forfettario non si scarica nulla. Se la tua attività comporta costi reali significativi — un'auto importante usata molto per lavoro, uno studio in affitto, strumentazione, frequenti trasferte — il confronto tra regimi va rifatto con i numeri alla mano. Può accadere che l'ordinario, pur più oneroso in gestione, produca un reddito imponibile più basso e quindi meno imposte. È una valutazione che dipende dal tuo specifico volume di compensi e di spese, e che conviene fare prima di aprire o confermare la partita IVA, non a fine anno.
La differenza tra dedurre il 20% di un'auto e non dedurre nulla, moltiplicata per gli anni, vale migliaia di euro. Ma la scelta tra forfettario e ordinario dipende dai tuoi numeri: compensi attesi, costi reali, contributi ENPAM, prospettive di crescita. I consulenti fiscali di MedWorks lavorano esclusivamente con medici e professionisti sanitari: analizziamo il tuo caso, simuliamo entrambi i regimi e ti diciamo, cifre alla mano, quale ti conviene — e come gestire correttamente auto e trasferte.