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Fiscalità medicaFiscalità Medica 2026 · Vol. 12
Tassazione dei proventi da consulenze e perizie: quando il medico non fa una prestazione sanitaria
Perizie medico-legali, CTU, pareri e consulenze assicurative seguono regole fiscali diverse dalla visita: capire quando scatta l'IVA al 22% e come si inquadra il reddito è il primo passo per non sbagliare la fattura.
1La consulenza o perizia medico-legale non è una prestazione sanitaria esente: manca la finalità di tutela della salute, quindi è imponibile IVA al 22%.
2Il discrimine tra esenzione e imponibilità è lo scopo della prestazione, non chi la richiede: lo ha chiarito la Circolare AE n. 4/E del 2005, recependo la giurisprudenza UE.
3Se l'attività è abituale, il compenso è reddito di lavoro autonomo (artt. 53-54 TUIR) con P.IVA; se occasionale, ricade nei redditi diversi (art. 67 TUIR) fuori campo IVA, ma con ritenuta 20%.
Schema riassuntivo — la finalità decide il regime IVA
PrestazioneFinalitàRegime IVARiferimento
Visita, diagnosi, cura, riabilitazionetutela della saluteEsenteart. 10 n. 18 DPR 633/1972
Perizia / consulenza medico-legaleaccertamento a fini legali o assicurativiImponibile 22%Circ. AE 4/E/2005
Consulenza assicurativa (liquidazione danni)quantificazione del dannoImponibile 22%Circ. AE 4/E/2005
CTU / CTP in giudizioparere per la decisione del giudiceImponibile 22% (fattura all'Amm. di giustizia)Circ. AE 9/E/2018
Certificato per finalità di cura (idoneità, vaccinazione)tutela della saluteEsenteCirc. AE 4/E/2005
La stessa firma del medico vale 22% di IVA in più o zero, a seconda del perché viene apposta: conta la finalità, non il camice.
cosa fare · cosa non fare
Cosa fare
  • Verifica, prima di emettere fattura, la finalità: cura della persona (esente) oppure accertamento legale/assicurativo (imponibile 22%).
  • Indica in fattura la dizione corretta; per le prestazioni con finalità di tutela della salute riporta l'annotazione che ne giustifica l'esenzione.
  • Inquadra il reddito: lavoro autonomo (art. 53 TUIR, con P.IVA) se l'attività è abituale; redditi diversi (art. 67 TUIR) solo se realmente occasionale.
  • Per gli incarichi di CTU, intesta la fattura all'Amministrazione di giustizia e gestisci la ritenuta solo se la parte obbligata è sostituto d'imposta (da valutare caso per caso).
Cosa non fare
  • Non applicare automaticamente l'esenzione art. 10 a ogni prestazione solo perché sei medico: la perizia medico-legale non è esente.
  • Non trattare un'attività consulenziale ricorrente come "occasionale" per evitare la P.IVA: l'abitualità fa scattare il reddito di lavoro autonomo.
  • Non dimenticare la ritenuta d'acconto del 20% quando il committente è sostituto d'imposta (art. 25 DPR 600/1973).
  • Non confondere il regime: se sei in forfettario non addebiti IVA né subisci ritenuta, ma verifica che il codice ATECO e l'attività siano compatibili.
Esente o imponibile: la finalità decide
Sanitario o no? La domanda che decide tutto

Per il fisco, l'attività del medico non è un blocco unico. L'esenzione IVA prevista dall'art. 10, n. 18, del DPR 633/1972 copre le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona". Il criterio non è la qualifica di chi le esegue, ma lo scopo: la prestazione è esente solo quando ha come finalità principale tutelare, mantenere o ristabilire la salute. È il principio fissato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 28 gennaio 2005, che ha recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Quando manca la finalità di cura, l'esenzione cade.

Perché perizie e consulenze pagano l'IVA

La perizia medico-legale, la consulenza assicurativa per la liquidazione di un danno, il parere richiesto in una controversia: in tutti questi casi il medico non cura nessuno, ma fornisce una valutazione tecnica destinata a una decisione legale, contrattuale o risarcitoria. Per questo sono prestazioni imponibili IVA con aliquota ordinaria, oggi al 22%. Lo stesso vale anche quando il medico opera in regime intramoenia: ciò che conta è la natura non sanitaria della prestazione, non il contesto in cui viene resa.

La finalità peritale o assicurativa esclude l'esenzione, indipendentemente da chi commissiona l'incarico.
Reddito di lavoro autonomo o reddito diverso?

Una volta chiarita l'IVA, resta l'inquadramento del reddito ai fini IRPEF. Se l'attività consulenziale è svolta con abitualità, i compensi sono redditi di lavoro autonomo (artt. 53 e 54 TUIR) e richiedono la P.IVA. Se invece la prestazione è realmente occasionale — episodica, non organizzata, priva del requisito di professionalità — il provento rientra nei redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR), fuori campo IVA. In entrambi i casi, se il committente è sostituto d'imposta, si applica la ritenuta d'acconto del 20% (art. 25 DPR 600/1973). Attenzione: chiamare "occasionale" un'attività di fatto continuativa è uno degli errori più contestati.

Il caso particolare della CTU per il giudice

Quando il medico è nominato Consulente Tecnico d'Ufficio, il compenso è liquidato dal giudice ma la fattura va intestata all'Amministrazione di giustizia, anche se l'esborso grava sulla parte soccombente. La prestazione resta imponibile IVA, ma la ritenuta d'acconto si applica solo se la parte obbligata al pagamento è un sostituto d'imposta: in caso contrario non va indicata in fattura. Sono regole operative chiarite dalla prassi ministeriale e dalla Circolare AE n. 9/E del 7 maggio 2018, spesso fonte di errori di fatturazione.

La CTU non sfugge all'IVA: cambia solo l'intestazione della fattura e la gestione della ritenuta.
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Questa miniguida ha finalità informative e divulgative e non costituisce consulenza fiscale, legale o tributaria personalizzata. La normativa e la prassi fiscale sono soggette a modifiche; aliquote, riferimenti normativi e adempimenti — in particolare la compatibilità ATECO/coefficiente nel forfettario e la formula di esenzione in fattura — vanno verificati alla data di riferimento del singolo caso. Per l'applicazione alla propria situazione rivolgersi a un professionista abilitato.