| Prestazione | Finalità | Regime IVA | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Visita, diagnosi, cura, riabilitazione | tutela della salute | Esente | art. 10 n. 18 DPR 633/1972 |
| Perizia / consulenza medico-legale | accertamento a fini legali o assicurativi | Imponibile 22% | Circ. AE 4/E/2005 |
| Consulenza assicurativa (liquidazione danni) | quantificazione del danno | Imponibile 22% | Circ. AE 4/E/2005 |
| CTU / CTP in giudizio | parere per la decisione del giudice | Imponibile 22% (fattura all'Amm. di giustizia) | Circ. AE 9/E/2018 |
| Certificato per finalità di cura (idoneità, vaccinazione) | tutela della salute | Esente | Circ. AE 4/E/2005 |
- Verifica, prima di emettere fattura, la finalità: cura della persona (esente) oppure accertamento legale/assicurativo (imponibile 22%).
- Indica in fattura la dizione corretta; per le prestazioni con finalità di tutela della salute riporta l'annotazione che ne giustifica l'esenzione.
- Inquadra il reddito: lavoro autonomo (art. 53 TUIR, con P.IVA) se l'attività è abituale; redditi diversi (art. 67 TUIR) solo se realmente occasionale.
- Per gli incarichi di CTU, intesta la fattura all'Amministrazione di giustizia e gestisci la ritenuta solo se la parte obbligata è sostituto d'imposta (da valutare caso per caso).
- Non applicare automaticamente l'esenzione art. 10 a ogni prestazione solo perché sei medico: la perizia medico-legale non è esente.
- Non trattare un'attività consulenziale ricorrente come "occasionale" per evitare la P.IVA: l'abitualità fa scattare il reddito di lavoro autonomo.
- Non dimenticare la ritenuta d'acconto del 20% quando il committente è sostituto d'imposta (art. 25 DPR 600/1973).
- Non confondere il regime: se sei in forfettario non addebiti IVA né subisci ritenuta, ma verifica che il codice ATECO e l'attività siano compatibili.
Per il fisco, l'attività del medico non è un blocco unico. L'esenzione IVA prevista dall'art. 10, n. 18, del DPR 633/1972 copre le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona". Il criterio non è la qualifica di chi le esegue, ma lo scopo: la prestazione è esente solo quando ha come finalità principale tutelare, mantenere o ristabilire la salute. È il principio fissato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 28 gennaio 2005, che ha recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Quando manca la finalità di cura, l'esenzione cade.
La perizia medico-legale, la consulenza assicurativa per la liquidazione di un danno, il parere richiesto in una controversia: in tutti questi casi il medico non cura nessuno, ma fornisce una valutazione tecnica destinata a una decisione legale, contrattuale o risarcitoria. Per questo sono prestazioni imponibili IVA con aliquota ordinaria, oggi al 22%. Lo stesso vale anche quando il medico opera in regime intramoenia: ciò che conta è la natura non sanitaria della prestazione, non il contesto in cui viene resa.
Una volta chiarita l'IVA, resta l'inquadramento del reddito ai fini IRPEF. Se l'attività consulenziale è svolta con abitualità, i compensi sono redditi di lavoro autonomo (artt. 53 e 54 TUIR) e richiedono la P.IVA. Se invece la prestazione è realmente occasionale — episodica, non organizzata, priva del requisito di professionalità — il provento rientra nei redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR), fuori campo IVA. In entrambi i casi, se il committente è sostituto d'imposta, si applica la ritenuta d'acconto del 20% (art. 25 DPR 600/1973). Attenzione: chiamare "occasionale" un'attività di fatto continuativa è uno degli errori più contestati.
Quando il medico è nominato Consulente Tecnico d'Ufficio, il compenso è liquidato dal giudice ma la fattura va intestata all'Amministrazione di giustizia, anche se l'esborso grava sulla parte soccombente. La prestazione resta imponibile IVA, ma la ritenuta d'acconto si applica solo se la parte obbligata al pagamento è un sostituto d'imposta: in caso contrario non va indicata in fattura. Sono regole operative chiarite dalla prassi ministeriale e dalla Circolare AE n. 9/E del 7 maggio 2018, spesso fonte di errori di fatturazione.
Tra esenzione e imponibilità, lavoro autonomo e reddito occasionale, forfettario e ordinario, ogni incarico consulenziale nasconde una scelta fiscale che può costare cara se sbagliata. MedWorks affianca il medico libero professionista nell'inquadramento corretto di ogni provento e nella gestione della fatturazione.