→ ESONERO totale
- Scarica entro marzo tutte le CU (Ateneo + cassetto fiscale) e verifica che la borsa sia nei "redditi esenti" (codice 8, che dal 2020 ha sostituito il 7).
- Se hai una seconda CU imponibile o canoni di locazione ordinari, presenta la dichiarazione entro le scadenze.
- Compila il "730 senza sostituto d'imposta": il credito arriva per bonifico, il debito si paga con F24.
- Se hai svolto attività con Partita IVA, usa il Modello Redditi PF e dichiara la Quota B ENPAM (Modello D).
- Non presentare il 730 se hai solo la borsa: sei incapiente, nessuna detrazione è recuperabile.
- Non indicare l'Università come sostituto d'imposta: eroga somme esenti e non può fare conguagli.
- Non ignorare la ritenuta d'acconto del 20% sul lavoro autonomo: senza dichiarazione non la recuperi.
- Non dimenticare di includere la borsa nella DSU per l'ISEE (tra i redditi esenti).
Il contratto di formazione specialistica (D.Lgs. 368/1999) genera una posizione ibrida: impegno a tempo pieno, ma compenso qualificato come borsa di studio. Sul piano fiscale gode di esenzione totale IRPEF (D.Lgs. 257/1991, con rinvio all'Art. 4 L. 476/1984). La conseguenza pratica è l'incapienza: con IRPEF lorda pari a zero, non puoi recuperare alcuna detrazione (spese sanitarie, affitto, interessi sul mutuo, bonus edilizi). Se nell'anno hai percepito solo la borsa, sei in esonero totale dalla dichiarazione: presentarla sarebbe inutile.
L'obbligo nasce dalla coesistenza di più fonti di reddito nello stesso anno solare (principio di cassa). I tre casi tipici: pluralità di CU (es. inizi la specializzazione a novembre ma da gennaio a ottobre hai fatto sostituzioni o guardie → una CU imponibile ASL + una CU esente Università); incarichi ex "Decreto Calabria" o continuità assistenziale, soggetti a tassazione ordinaria; redditi da fabbricati locati in regime ordinario (non cedolare secca). In tutti questi casi la dichiarazione diventa obbligatoria.
Usa il Modello 730 (anche precompilato) se i redditi extra sono lavoro dipendente, assimilato o Co.Co.Co. (inclusi i contratti Decreto Calabria parasubordinati), oppure se hai solo redditi da fabbricati. Usa il Modello Redditi PF se le attività esterne sono state svolte con Partita IVA (forfettario o ordinario). La borsa esente non fa cumulo ai fini dello scaglione: se hai 25.000 € di borsa e 5.000 € di guardie, i 5.000 € partono comunque dal 23%, perché i 25.000 € sono trasparenti per il fisco.
È qui che si concentrano gli errori. Nel 730 va indicato il sostituto che esegue il conguaglio in busta paga, ma l'Università NON può esserlo: eroga somme esenti, non opera ritenute IRPEF, non può conguagliare nulla. La soluzione è il "730 senza sostituto d'imposta" (apposita opzione nel precompilato). In caso di credito, il rimborso arriva per bonifico diretto dall'Agenzia delle Entrate; in caso di debito, il sistema genera un F24 da pagare telematicamente.
Calendario chiave: 16 marzo trasmissione CU; 30 aprile precompilata disponibile; 30 settembre invio Modello 730; 31 ottobre invio Modello Redditi PF. I redditi da attività medica autonoma sono soggetti a ENPAM Quota B con aliquota ridotta al 9,75% per gli specializzandi (vs 19,50% ordinaria), da dichiarare col Modello D entro il 31 luglio. Conserva CU, ricevute e documenti delle spese detratte fino al 31 dicembre del quinto anno successivo (Art. 43 D.P.R. 600/1973).
Tra doppie CU, ritenute d'acconto, 730 senza sostituto e Quota B ENPAM, l'incrocio tra borsa esente e redditi imponibili è una delle situazioni fiscali più fraintese dai medici in formazione. Un'omessa o infedele dichiarazione espone a sanzioni per cinque anni. La consulenza fiscale MedWorks dedicata agli specializzandi verifica le tue CU, individua il modello corretto e gestisce il "senza sostituto" e il Modello D, evitando errori che valgono molto più del costo della pratica.