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⚖ Carriera e SSNMedici specializzandi — carriera e accesso al SSN
Attività Libero-Professionale Intramuraria: le possibilità negli ultimi anni di corso
Dal divieto generale alle deroghe 2025-2026 — cosa puoi fare fuori dall'orario di formazione, e da quale anno di corso
1Il D.Lgs. 368/1999 vieta allo specializzando a tempo pieno l'attività libero-professionale fuori dalla struttura di formazione, ma fa da sempre eccezione per un numero limitato di attività fuori orario, tra cui la libera professione intramuraria (ALPI).
2La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, che proroga e amplia il regime del D.L. 34/2023) ha introdotto una deroga generale: fino a 8 ore settimanali di incarichi libero-professionali o co.co.co, senza nullaosta della scuola, per specializzandi di qualunque anno di corso, fino al 31 dicembre 2026.
3Per chi è all'ultimo o penultimo anno restano attive previsioni più ampie, risalenti a proroghe precedenti (contratti autonomi o a tempo determinato e parziale con il SSN): si sommano alla deroga generale ma vanno sempre verificate caso per caso con la propria scuola.
Schema riassuntivo — dal divieto alle deroghe, e i numeri chiave
Divieto generale fuori struttura
Eccezioni storiche fuori orario
ALPI, guardie, sostituzioni
Deroga 2025-2026 + regole rafforzate ultimo/penultimo anno
8 h
settimanali massime (deroga)
31/12/2026
scadenza della deroga
5
attività storiche ammesse
ultimo /
penultimo
anno di corso: opzioni extra
Negli ultimi anni il perimetro si è allargato parecchio: prima di accettare un incarico, verifica sempre che rientri nelle 8 ore settimanali e fuori dall'orario di formazione.
cosa fare · cosa non fare
Cosa fare
  • Verifica con la segreteria della tua scuola quali tra le attività storicamente ammesse (ALPI, guardia medica, sostituzione di medico di base, guardia turistica, medicina penitenziaria) sono concretamente attivabili nella tua sede.
  • Tieni un conteggio scritto delle ore dedicate a incarichi libero-professionali o co.co.co: il limite delle 8 ore settimanali fuori dall'orario di formazione è un requisito di legge, non un'indicazione di massima.
  • Se sei all'ultimo o penultimo anno, chiedi espressamente se la tua azienda ospedaliera offre anche un contratto autonomo o a tempo determinato e parziale, oltre alla semplice deroga delle 8 ore.
  • Controlla sempre la scadenza in vigore della deroga generale (attualmente fissata al 31 dicembre 2026) prima di pianificare incarichi a lungo termine: si tratta di norme sperimentali soggette a proroga o decadenza.
Cosa non fare
  • Non accettare incarichi libero-professionali durante l'orario dedicato alla formazione: la deroga vale solo per le ore svolte fuori dal monte ore formativo.
  • Non dare per scontato che tutte le attività libero-professionali siano equiparate: l'ALPI intramuraria, le guardie/sostituzioni e i nuovi incarichi co.co.co seguono basi normative diverse, con regole proprie.
  • Non superare le 8 ore settimanali pensando che il limite sia solo una prassi consigliata: è un requisito previsto dalla norma in deroga, e il suo superamento espone a contestazioni.
  • Non confondere questa deroga con il Decreto Calabria (assunzione a tempo determinato dal secondo anno, vedi guida dedicata): sono strumenti diversi, anche se possono in parte sovrapporsi negli ultimi anni di corso.
Divieto, eccezioni e deroghe: il perimetro reale
Il divieto generale e le eccezioni storiche

Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 stabilisce il principio di base: durante la formazione specialistica a tempo pieno, allo specializzando è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si svolge la formazione. Fin dai primi anni 2000, però, la normativa (L. 448/2001 e successivi correttivi, tra cui il D.L. 81/2004) ha individuato un numero limitato di attività compatibili fuori dall'orario formativo: tra queste, la libera professione intramuraria (ALPI), la guardia medica, la sostituzione di medici di medicina generale convenzionati, la guardia turistica e l'attività in ambito di medicina penitenziaria.

L'ALPI non è una novità recente: è una delle poche attività che lo specializzando ha sempre potuto svolgere fuori orario, anche prima delle ultime riforme.
Come funziona l'ALPI per chi è ancora in formazione

L'attività libero-professionale intramuraria si svolge all'interno della stessa struttura in cui lo specializzando fa formazione (o di una struttura collegata), fuori dall'orario dedicato alla formazione e secondo le regole del regolamento aziendale ALPI in vigore localmente. Non è un automatismo: l'accesso concreto dipende dalle policy della singola azienda sanitaria e dalla disponibilità di spazi/ambulatori dedicati, oltre che dal rispetto del monte ore formativo obbligatorio.

Prima di proporti per un'attività ALPI, chiedi il regolamento aziendale specifico: le condizioni variano molto da azienda ad azienda.
La novità 2025-2026: la deroga delle 8 ore settimanali

La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), intervenendo sul regime sperimentale già introdotto dal D.L. 34/2023, art. 12, ha esteso fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per gli specializzandi di tutti gli anni di corso di svolgere incarichi libero-professionali — anche come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) — per un massimo di 8 ore settimanali, fuori dall'orario dedicato alla formazione, senza richiedere il nullaosta dell'Università o della Scuola di specializzazione. Gli incarichi possono essere svolti sia presso strutture del SSN sia presso strutture sanitarie private accreditate.

8 ore a settimana, niente nullaosta, pubblico o privato: ma resta un regime sperimentale con scadenza, non una regola permanente.
Cosa cambia negli ultimi anni di corso

Oltre alla deroga generale, chi è iscritto all'ultimo o al penultimo anno di corso può accedere, secondo proroghe normative successive, anche a forme contrattuali più ampie con le aziende del SSN — collaborazioni coordinate e continuative o contratti a tempo determinato e a orario ridotto — distinte sia dalla deroga delle 8 ore sia dal Decreto Calabria (che riguarda l'assunzione a tempo determinato dal secondo anno, vedi guida dedicata). Le finestre temporali di queste misure sono state più volte prorogate nel tempo: la situazione aggiornata va sempre verificata con la segreteria di scuola.

Più sei avanti nel percorso, più le opzioni si moltiplicano — ma anche le sovrapposizioni normative da districare.
Una normativa in continua evoluzione: cosa verificare sempre

Le misure descritte in questa guida nascono come regimi sperimentali e derogatori, introdotti con decreti-legge e leggi di bilancio successive: ciò significa che limiti orari, anni di corso coinvolti e scadenze sono stati modificati più volte negli ultimi anni e potrebbero cambiare ancora. Prima di accettare un incarico libero-professionale, un co.co.co o un contratto autonomo, verifica sempre la normativa in vigore alla data corrente e le eventuali condizioni aggiuntive richieste dalla tua scuola di specializzazione.

Quando una norma nasce 'fino al 31 dicembre' di un anno specifico, c'è sempre la possibilità che venga prorogata, modificata o lasciata decadere: verifica sempre la data di lettura.
Contenuto a scopo informativo e divulgativo, non sostitutivo di una consulenza legale o di carriera individuale. La normativa sulle attività libero-professionali per specializzandi è stata più volte modificata e prorogata nel tempo: limiti orari, anni di corso coinvolti e scadenze vanno sempre validati sulla normativa vigente alla data di lettura e con la segreteria della propria scuola. Per la tua situazione specifica rivolgiti alla consulenza MedWorks.