ALPI, guardie, sostituzioni
penultimo
- Verifica con la segreteria della tua scuola quali tra le attività storicamente ammesse (ALPI, guardia medica, sostituzione di medico di base, guardia turistica, medicina penitenziaria) sono concretamente attivabili nella tua sede.
- Tieni un conteggio scritto delle ore dedicate a incarichi libero-professionali o co.co.co: il limite delle 8 ore settimanali fuori dall'orario di formazione è un requisito di legge, non un'indicazione di massima.
- Se sei all'ultimo o penultimo anno, chiedi espressamente se la tua azienda ospedaliera offre anche un contratto autonomo o a tempo determinato e parziale, oltre alla semplice deroga delle 8 ore.
- Controlla sempre la scadenza in vigore della deroga generale (attualmente fissata al 31 dicembre 2026) prima di pianificare incarichi a lungo termine: si tratta di norme sperimentali soggette a proroga o decadenza.
- Non accettare incarichi libero-professionali durante l'orario dedicato alla formazione: la deroga vale solo per le ore svolte fuori dal monte ore formativo.
- Non dare per scontato che tutte le attività libero-professionali siano equiparate: l'ALPI intramuraria, le guardie/sostituzioni e i nuovi incarichi co.co.co seguono basi normative diverse, con regole proprie.
- Non superare le 8 ore settimanali pensando che il limite sia solo una prassi consigliata: è un requisito previsto dalla norma in deroga, e il suo superamento espone a contestazioni.
- Non confondere questa deroga con il Decreto Calabria (assunzione a tempo determinato dal secondo anno, vedi guida dedicata): sono strumenti diversi, anche se possono in parte sovrapporsi negli ultimi anni di corso.
Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 stabilisce il principio di base: durante la formazione specialistica a tempo pieno, allo specializzando è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si svolge la formazione. Fin dai primi anni 2000, però, la normativa (L. 448/2001 e successivi correttivi, tra cui il D.L. 81/2004) ha individuato un numero limitato di attività compatibili fuori dall'orario formativo: tra queste, la libera professione intramuraria (ALPI), la guardia medica, la sostituzione di medici di medicina generale convenzionati, la guardia turistica e l'attività in ambito di medicina penitenziaria.
L'attività libero-professionale intramuraria si svolge all'interno della stessa struttura in cui lo specializzando fa formazione (o di una struttura collegata), fuori dall'orario dedicato alla formazione e secondo le regole del regolamento aziendale ALPI in vigore localmente. Non è un automatismo: l'accesso concreto dipende dalle policy della singola azienda sanitaria e dalla disponibilità di spazi/ambulatori dedicati, oltre che dal rispetto del monte ore formativo obbligatorio.
La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), intervenendo sul regime sperimentale già introdotto dal D.L. 34/2023, art. 12, ha esteso fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per gli specializzandi di tutti gli anni di corso di svolgere incarichi libero-professionali — anche come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) — per un massimo di 8 ore settimanali, fuori dall'orario dedicato alla formazione, senza richiedere il nullaosta dell'Università o della Scuola di specializzazione. Gli incarichi possono essere svolti sia presso strutture del SSN sia presso strutture sanitarie private accreditate.
Oltre alla deroga generale, chi è iscritto all'ultimo o al penultimo anno di corso può accedere, secondo proroghe normative successive, anche a forme contrattuali più ampie con le aziende del SSN — collaborazioni coordinate e continuative o contratti a tempo determinato e a orario ridotto — distinte sia dalla deroga delle 8 ore sia dal Decreto Calabria (che riguarda l'assunzione a tempo determinato dal secondo anno, vedi guida dedicata). Le finestre temporali di queste misure sono state più volte prorogate nel tempo: la situazione aggiornata va sempre verificata con la segreteria di scuola.
Le misure descritte in questa guida nascono come regimi sperimentali e derogatori, introdotti con decreti-legge e leggi di bilancio successive: ciò significa che limiti orari, anni di corso coinvolti e scadenze sono stati modificati più volte negli ultimi anni e potrebbero cambiare ancora. Prima di accettare un incarico libero-professionale, un co.co.co o un contratto autonomo, verifica sempre la normativa in vigore alla data corrente e le eventuali condizioni aggiuntive richieste dalla tua scuola di specializzazione.