anche in itinere
- Anche per un infortunio lieve, fatti rilasciare sempre un referto/certificato di Pronto Soccorso che descriva chiaramente la dinamica e il nesso con l'attività di formazione, incluso il tragitto casa-struttura se è lì che è avvenuto.
- Consegna immediatamente la documentazione del Pronto Soccorso e ogni certificato successivo (continuazione, chiusura) all'ufficio competente della struttura ospitante: è il passaggio che fa scattare i termini di trasmissione della denuncia INAIL.
- Conserva una copia di tutto ciò che consegni, con data e modalità di consegna: in caso di ritardi o contestazioni sui termini, è la prova che hai fatto la tua parte per tempo.
- Se l'infortunio comporta conseguenze sull'attività assistenziale o sulla formazione (es. assenza prolungata), informa per iscritto sia la struttura sia la segreteria della scuola di specializzazione, per evitare ricadute improprie sul tuo percorso formativo.
- Non aspettare "che passi da sé" un infortunio apparentemente lieve senza farlo certificare: senza certificato di Pronto Soccorso non c'è nulla da denunciare, e in caso di aggravamento successivo perdi la tutela.
- Non presentare tu stesso la denuncia online all'INAIL pensando di fare prima: il canale corretto passa dalla struttura ospitante, che è il soggetto tenuto alla trasmissione.
- Non sottovalutare un infortunio "in itinere" pensando che riguardi solo il tragitto casa-lavoro in auto: la copertura si applica agli spostamenti con qualsiasi mezzo verso le sedi della struttura ospitante, comprese le sedi periferiche della rete formativa.
- Non lasciare passare i giorni prima di consegnare i certificati di continuazione/chiusura: ritardi nella consegna possono riflettersi sui termini che la struttura deve rispettare con l'INAIL, con possibili conseguenze sulla tua posizione.
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del medico in formazione specialistica è a carico dell'Azienda Sanitaria (AUSL/AOU) presso cui si svolge l'attività formativa, e non dell'Università che rilascia il titolo: è la struttura ospitante a garantire la copertura, alle stesse condizioni del proprio personale dipendente, per i rischi connessi all'attività assistenziale svolta nelle sue strutture. La tutela non si limita all'attività clinica in reparto: copre anche il cosiddetto rischio "in itinere", cioè gli spostamenti — con qualsiasi mezzo — dall'abitazione alle sedi della struttura ospitante (e ritorno) per lo svolgimento dell'attività di formazione pratica prevista dal piano di studi.
In caso di infortunio durante l'attività di formazione — comprese le attività in itinere — il primo passaggio è il Pronto Soccorso, che redige il referto e trasmette in via telematica il certificato medico di infortunio direttamente all'INAIL, generando un numero identificativo. Il compito dello specializzando, a questo punto, non è "fare la denuncia" in autonomia, ma consegnare senza ritardo alla struttura ospitante tutta la documentazione del Pronto Soccorso e, in seguito, gli eventuali certificati di continuazione o di chiusura dell'infortunio. È la struttura, infatti, a essere tenuta alla trasmissione della denuncia/comunicazione all'INAIL territorialmente competente.
La normativa generale sulla denuncia di infortunio prevede tempistiche stringenti a carico della struttura: la denuncia "ordinaria" va trasmessa all'INAIL entro 2 giorni da quello in cui la struttura ha ricevuto il numero identificativo del certificato medico telematico; per gli infortuni mortali o con pericolo di vita, la segnalazione va invece effettuata entro 24 ore con qualsiasi mezzo che ne comprovi l'invio. Ritardi nella consegna dei tuoi certificati alla struttura possono, a cascata, comprimere il tempo utile che la struttura stessa ha per rispettare questi termini.
L'INAIL distingue tra infortunio (evento traumatico, identificabile in una data precisa, dovuto a causa violenta in occasione di lavoro) e malattia professionale (patologia che si sviluppa nel tempo per l'esposizione a fattori di rischio dell'attività svolta). Per lo specializzando, alcune esposizioni tipiche del percorso formativo — ad esempio contatti accidentali con materiale biologico — rientrano generalmente nella prima categoria se l'evento è puntuale e documentato; la qualificazione corretta incide sulle prestazioni riconosciute e sui termini procedurali, e va sempre verificata con la struttura e, nei casi dubbi, con il medico competente.
Se l'infortunio comporta un'assenza dall'attività di formazione, è necessario coordinarsi sia con la struttura (per la gestione assicurativa) sia con la segreteria della scuola di specializzazione, per gli effetti sul percorso formativo e sull'eventuale recupero del periodo non frequentato. In caso di contestazioni — sul riconoscimento dell'infortunio, sui tempi di trasmissione della denuncia o sulla qualificazione dell'evento — è utile rivolgersi a un consulente esperto in diritto del lavoro o medico-legale prima di accettare passivamente decisioni che ritieni non corrette.