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⚖ Carriera e SSNMedici specializzandi — carriera e accesso al SSN
Libera professione in specializzazione: la deroga delle 8 ore
Cosa puoi fare fino al 31/12/2026 fuori dall'orario di formazione — tetto orario, compenso e adempimenti.
1Dal 2025 e fino al 31/12/2026 (L. 207/2024, em. 59.12) gli specializzandi di tutti gli anni possono svolgere attività libero-professionale o co.co.co. fuori dall'orario formativo, fino a 8 ore settimanali, presso servizi del SSN o strutture private.
2Nelle strutture pubbliche la retribuzione è fissa a 40 € lordi l'ora e non serve alcun nulla-osta di Università o Direttore di Scuola.
3È una deroga temporanea alle incompatibilità, distinta dalle attività già sempre compatibili (sostituzioni MMG, continuità assistenziale), che restano fuori dal tetto delle 8 ore.
Schema riassuntivo — i paletti della deroga
≤ 8 h
settimanali, fuori orario formativo
40 €/h
lordi (SSN pubblico)
31/12/2026
deroga temporanea
no nulla-osta
Università / Scuola
La deroga 8h è temporanea (fino al 31/12/2026) e riguarda le attività libero-professionali in senso ampio: sostituzioni MMG e guardie mediche restano compatibili a prescindere, fuori da questo tetto.
cosa fare · cosa non fare
Cosa fare
  • Rispetta i paletti: massimo 8 ore settimanali, fuori dall'orario di formazione e senza pregiudicare gli obblighi formativi.
  • Nelle strutture SSN pubbliche conta la tariffa fissa di 40 € lordi l'ora; nel privato pattuisci il compenso nel contratto.
  • Inquadra la posizione fiscale corretta (Partita IVA o co.co.co. secondo l'incarico) e verifica gli obblighi ENPAM Quota B.
  • Stipula una polizza RCP personale adeguata: la copertura assicurativa della formazione non si estende a questi incarichi.
Cosa non fare
  • Non superare le 8 ore settimanali né svolgere l'attività durante l'orario di formazione.
  • Non far rientrare qui sostituzioni MMG e continuità assistenziale: sono compatibili a prescindere e fuori dal tetto 8h (vedi guida dedicata).
  • Non dare per scontata la proroga: la deroga scade il 31/12/2026, salvo nuovi interventi normativi.
  • Non lavorare senza RCP personale: senza copertura il rischio professionale è interamente tuo.
Tetto, compenso e perimetro della deroga
La deroga 8h: cosa dice la norma

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, emendamento 59.12) ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 una disciplina transitoria: i medici in formazione specialistica di tutti gli anni possono, su base volontaria e fuori dall'orario dedicato alla formazione, assumere incarichi libero-professionali — anche di co.co.co. — presso i servizi sanitari del SSN o presso strutture private, per un massimo di 8 ore settimanali. La deroga, prima limitata ai servizi di emergenza-urgenza, è ora estesa a tutti i servizi. Questi incarichi non richiedono nulla-osta dell'Università o del Direttore di Scuola.

Fino a 8 ore a settimana, fuori orario, senza nulla-osta: la deroga vale per tutti gli anni di corso e scade il 31/12/2026.
Quanto si guadagna e come si dichiara

Nelle strutture pubbliche del SSN la retribuzione oraria è fissa a 40 € lordi. Nel privato, invece, il compenso è contrattato liberamente. Sul piano fiscale l'inquadramento dipende dall'incarico: Partita IVA per l'attività libero-professionale abituale, co.co.co. quando previsto dall'ente. In entrambi i casi i proventi rilevano ai fini ENPAM per il calcolo della Quota B: vanno dichiarati con il Modello D, salvo i casi in cui i contributi siano già trattenuti alla fonte dall'ente.

40 €/h lordi è la tariffa fissa del pubblico. Nel privato il compenso è libero, ma il carico fiscale e previdenziale resta a tuo carico.
Non confonderla con ciò che è sempre compatibile

Attenzione al perimetro. Sostituzioni di MMG (e di pediatri di libera scelta) e continuità assistenziale (ex guardia medica) sono considerate intrinsecamente compatibili con la formazione e non rientrano nel tetto delle 8 ore: seguono limiti propri e sono trattate in una guida dedicata. La deroga 8h riguarda invece le altre attività libero-professionali, che senza di essa ricadrebbero nelle incompatibilità del percorso formativo.

Sostituzioni MMG e guardie = sempre compatibili, fuori dal tetto. La deroga 8h serve per tutto il resto della libera professione.
Adempimenti e copertura assicurativa

Prima di accettare un incarico: verifica l'inquadramento fiscale, gli obblighi ENPAM e — soprattutto — la copertura assicurativa. La polizza della formazione non copre l'attività libero-professionale esterna: serve una RCP personale adeguata al tipo di prestazione. Trattandosi di una deroga a termine, vale la pena pianificare gli incarichi entro l'orizzonte del 31/12/2026. MedWorks affianca gli specializzandi nell'apertura della Partita IVA, nella gestione ENPAM e nella scelta della copertura assicurativa. Scopri il supporto MedWorks.

Nessun incarico senza RCP personale e inquadramento fiscale corretto: la deroga apre una possibilità, non azzera i tuoi obblighi.
Contenuto informativo, non consulenza fiscale o legale. La deroga è transitoria e in vigore fino al 31/12/2026: verifica sempre la normativa aggiornata e il regolamento della tua scuola. Aggiornato a luglio 2026.