| Evento | Garanzia | Nota |
|---|---|---|
| Errore diagnostico o terapeutico | RC professionale | unica riga in cui la RCP risponde |
| Paziente scivola in sala d'attesa | RC conduzione (RCT) | non è la RCP |
| Incendio dei locali in affitto | Incendio + ricorso terzi | se in affitto: artt. 1588-1589 |
| Furto di attrezzature | Furto e rapina | mezzi di chiusura conformi |
| Studio inagibile, attività ferma | Diaria da inagibilità / LOP | garanzia autonoma (danno indiretto) |
- Assicura i valori reali di ricostruzione e di rimpiazzo: la sottoassicurazione non riduce il premio, riduce l'indennizzo in proporzione.
- Leggi la clausola sui mezzi di chiusura prima di firmare: la non conformità porta all'esclusione della garanzia furto.
- Aggiungi la garanzia di interruzione dell'attività: affitto, stipendi e leasing continuano a correre a studio chiuso.
- Verifica come sono indennizzati gli elettromedicali: molte garanzie guasti liquidano a valore d'uso e non a nuovo.
- Non presumere che la polizza del proprietario ti protegga: l'art. 1589 c.c. limita la tua responsabilità solo per la parte indennizzata.
- Non lasciare fuori il software e gli archivi informatici: la sezione elettronica li copre solo se espressamente indicati.
- Non confondere franchigia e scoperto: la prima è una cifra fissa, il secondo una percentuale del danno.
- Non trascurare gli obblighi GDPR: tratti dati di categoria particolare ex art. 9, il registro dei trattamenti è dovuto anche per il singolo professionista.
È l'equivoco che genera più sinistri non indennizzati. La RC professionale copre i danni al paziente derivanti dall'errore sanitario: negligenza, imprudenza, imperizia nell'esercizio dell'attività. La RC di conduzione dello studio copre invece morte, lesioni e danni a cose provocati a terzi da un evento legato ai locali e alla loro conduzione, non all'atto medico. L'esempio canonico è la caduta del paziente in sala d'attesa per una sedia difettosa: nessun errore clinico, nessuna copertura RCP, ma un danno che qualcuno dovrà risarcire. Dallo stesso ceppo nasce la RCO, la responsabilità verso i prestatori d'opera, che riguarda dipendenti e collaboratori dello studio.
Qui la posizione del medico conduttore è più esposta di quanto immagini. L'art. 1588 c.c. stabilisce che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivanti da incendio, salvo che provi che il fatto è avvenuto per causa a lui non imputabile — e risponde anche del fatto delle persone che ha ammesso all'uso dei locali, quindi pazienti e collaboratori. L'onere della prova è invertito: se la causa dell'incendio resta ignota, il conduttore resta responsabile. L'art. 1589 c.c. attenua il quadro solo in parte: se il bene era assicurato dal locatore, la responsabilità verso di lui si riduce alla differenza tra l'indennizzo e il danno effettivo.
Sugli elettromedicali il punto critico è il criterio di liquidazione: molte garanzie guasti rimborsano il costo di riparazione, ma se il bene non è riparabile indennizzano a valore d'uso, non a valore a nuovo. Vanno inoltre valutate le estensioni per danni elettrici e sovratensioni e, per chi conserva vaccini o farmaci, il deperimento del contenuto refrigerato. Sul furto, l'esclusione più frequente non nasce dal dolo ma dai requisiti: le polizze richiedono mezzi di chiusura manovrabili esclusivamente dall'interno. Ma la voce davvero sottovalutata è un'altra: l'interruzione dell'attività, un danno indiretto non compreso nelle sezioni base, da comprare a parte come diaria da inagibilità.
L'art. 1907 c.c. dispone che se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde in proporzione: indennizzo sta a danno come valore assicurato sta a valore reale. Dichiarare 50.000 € di attrezzature per pagare meno quando ne hai 100.000 significa incassare metà del danno anche su un sinistro parziale. Le deroghe — polizza a primo rischio assoluto o polizza stimata — vanno scritte nel contratto, non presunte. Sul fronte dati, il medico è titolare del trattamento di dati sanitari (art. 9 GDPR). I premi delle polizze sono deducibili come spesa professionale (art. 54 TUIR), quadro RE rigo RE19. MedWorks analizza le esposizioni reali dello studio e costruisce la copertura mancante. Richiedi l'analisi dello studio.