- Verifica che la prestazione rientri nei presupposti: paziente in follow-up o con patologia già diagnosticata in presenza.
- Chiedi alla compagnia un'estensione espressa alle prestazioni erogate a distanza: il silenzio della polizza non equivale a copertura.
- Estendi il consenso informato alle modalità tecnologiche: limiti del canale, rischi di malfunzionamento, trattamento dei dati.
- Nomina il fornitore della piattaforma responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR: tu resti titolare dei dati sanitari.
- Non usare la televisita come porta d'ingresso per una prima diagnosi: le linee guida escludono che sostituisca la prima visita.
- Non proseguire a distanza quando il quadro richiede l'esame obiettivo: l'obbligo di rinviare discende dall'art. 78 del Codice Deontologico.
- Non dare per scontata la copertura fuori dai confini nazionali: la validità territoriale dipende dalla clausola della singola polizza.
- Non considerare la piattaforma un mero strumento: la distinzione tra gestione tecnica e clinica è il punto in cui si alloca la responsabilità.
La telemedicina in Italia poggia su una stratificazione recente. Le prime Linee di indirizzo nazionali risalgono all'Intesa Stato-Regioni del 2014; l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2020 ha stabilito che le prestazioni in telemedicina sono prestazioni del SSN, quindi tariffabili e rendicontabili; il DM del Ministero della Salute 21 settembre 2022 ha approvato le linee guida sui requisiti funzionali e i livelli di servizio. Con il PNRR e la Piattaforma Nazionale di Telemedicina gestita da AGENAS l'infrastruttura è diventata operativa, e il DM 19 novembre 2025 ha disciplinato il trattamento dei dati personali al suo interno. Il limite dichiarato resta la frammentazione regionale.
Le linee guida definiscono sei prestazioni. La televisita è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente; il teleconsulto è un'attività tra professionisti; la teleconsulenza è supporto multiprofessionale; la teleassistenza riguarda le professioni sanitarie non necessariamente mediche; il telemonitoraggio trasmette parametri vitali; la telerefertazione è la refertazione a distanza. Sulla televisita il testo è netto: non può sostituire in modo automatico la prima visita in presenza. È ammessa per prestazioni che non richiedono la completezza dell'esame obiettivo, su paziente in follow-up o con patologia nota.
Il fondamento normativo è solido: l'art. 7 comma 2 della L. 24/2017 estende la responsabilità della struttura alle prestazioni erogate tramite telemedicina, e l'art. 10 comma 1 vi estende l'obbligo assicurativo. Le polizze di responsabilità professionale sono scritte pensando alla prestazione in presenza, e molte formule contengono esclusioni per attività svolte fuori dai locali dello studio. Prima di erogare vanno verificati almeno cinque elementi: estensione espressa a distanza, assenza di esclusioni digitali, validità territoriale, retroattività e ultrattività decennali, copertura della rivalsa per colpa grave. Va aggiunta la componente cyber.
Il primo profilo è l'appropriatezza: proseguire a distanza un quadro che richiedeva l'esame obiettivo è una scelta valutabile. Il secondo è il consenso informato, che deve coprire anche le modalità tecnologiche; l'art. 78 del Codice di Deontologia Medica è esplicito. Il terzo è l'arruolamento: idoneità clinica, capacità tecnologica, caregiver. Il quarto riguarda i malfunzionamenti, con la distinzione tra Centro Servizi e Centro Erogatore come criterio di allocazione. Non esiste ancora giurisprudenza di legittimità consolidata. MedWorks verifica l'adeguatezza della tua polizza alla telemedicina e integra il rischio cyber. Fai controllare la tua copertura.