| Fondo Patrimoniale | Trust | |
|---|---|---|
| Norma | art. 167-171 c.c. | Conv. Aja 1985 (L. 364/1989) |
| Requisito soggettivo | matrimonio / unione civile | nessuno |
| Titolarità beni | resta ai coniugi (vincolata) | passa al trustee (segregata) |
| Ampiezza protezione | selettiva (solo debiti estranei ai bisogni famiglia) | ampia (patrimonio separato da disponente/trustee/beneficiari) |
| Tipi di bene | immobili, mobili registrati, titoli di credito | qualsiasi bene o diritto |
| Durata | fino a cessazione matrimonio | definita nell'atto istitutivo |
| Flessibilità / costo | semplice, economico | flessibile, complesso / costoso |
| Limite comune: azione revocatoria (art. 2901 c.c.) se costituito in frode ai creditori | ||
- Pianificare la protezione patrimoniale quando non esistono contenziosi o debiti in corso.
- Verificare prima la copertura assicurativa RC professionale e i massimali: è la prima linea di difesa.
- Scegliere lo strumento in base all'obiettivo reale (protezione familiare, passaggio generazionale, gestione).
- Affidarsi a notaio e consulente patrimoniale per redigere l'atto e valutare il profilo fiscale.
- Non costituire fondo o trust dopo l'insorgere del rischio: è esposto a revocatoria.
- Non considerare il fondo patrimoniale uno scudo assoluto: molti debiti professionali restano aggredibili.
- Non costituire un trust "autodichiarato" o di facciata senza reale spossessamento: rischia la riqualificazione.
- Non decidere sulla base di modelli standard trovati online senza una valutazione personalizzata.
Chi esercita la professione medica espone, in caso di contenzioso, anche il patrimonio personale. Con la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) il quadro è più favorevole: il medico che opera in una struttura risponde verso il paziente a titolo extracontrattuale e, nei rapporti con la struttura, risponde in proprio (rivalsa/regresso) solo per dolo o colpa grave. Resta però una zona di esposizione reale: colpa grave accertata, attività libero-professionale, casi in cui l'assicurazione non copre o il massimale è insufficiente. Qui gli strumenti di protezione acquistano senso — a condizione di costituirli prima che il rischio si concretizzi.
Istituto degli artt. 167-171 c.c.: con atto pubblico notarile uno o entrambi i coniugi destinano beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) ai bisogni della famiglia. Presuppone matrimonio o unione civile. L'art. 170 c.c. definisce l'effetto: i beni e i loro frutti non sono pignorabili per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. È uno scudo selettivo, non assoluto.
Qui molti si illudono. La Cassazione interpreta in modo ampio la nozione e pone l'onere della prova sul debitore: deve dimostrare la regolare costituzione/opponibilità del fondo e che il debito è estraneo alle necessità familiari. Il punto critico per il medico: se il debito è anche solo indirettamente destinato a sostenere l'attività professionale — da cui ricava il reddito per mantenere la famiglia — non si considera estraneo. Molti debiti professionali e tributari restano quindi aggredibili. Si aggiunge l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.), con prescrizione quinquennale (art. 2903) dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Rapporto riconosciuto in Italia tramite la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (ratifica L. 364/1989). Tre ruoli: il disponente (settlor) trasferisce i beni e fissa le regole; il trustee ne diventa proprietario formale ma li gestisce secondo le finalità; i beneficiari nel cui interesse i beni sono amministrati. Effetto centrale: la segregazione patrimoniale — i beni escono dal patrimonio personale del disponente e non entrano in quello del trustee, formando un patrimonio separato non aggredibile (salvo revocatoria/frode) dai creditori personali di nessuno dei tre. Più flessibile del fondo (niente matrimonio, beni di ogni tipo, anche passaggio generazionale) ma più complesso e costoso.
Terza via interna all'ordinamento italiano. Consente, con atto pubblico, di destinare beni immobili o mobili registrati a interessi meritevoli di tutela, per un periodo non superiore a 90 anni o alla vita del beneficiario persona fisica. Una volta trascritto, sottrae beni e frutti all'esecuzione forzata per debiti estranei allo scopo. Più snello del trust ma con perimetro più rigido (solo beni registrati, vincolo di meritevolezza) e dottrina non del tutto consolidata sulla sua natura.
Sull'imposta di successione e donazione la materia è stata sistematizzata dal D.Lgs. 139/2024 (art. 4-bis del TU D.Lgs. 346/1990), in linea con la Cassazione 2019-2020. Principio: rileva l'arricchimento gratuito del beneficiario, non il vincolo in sé. Regime ordinario "in uscita": imposta all'attribuzione effettiva ai beneficiari. Regime opzionale "in entrata": tassazione anticipata al conferimento, ma versamento definitivo e non rimborsabile. Aliquote/franchigie (art. 7 TUS): 4% oltre € 1.000.000 per coniuge/parenti in linea retta; 6% per fratelli (franchigia € 100.000) e parenti entro il 4° grado; 8% per gli altri; franchigia € 1.500.000 per beneficiari con disabilità grave (L. 104/1992). Per il fondo patrimoniale senza trasferimento di proprietà tra coniugi si applicano in genere le sole imposte fisse (importo da verificare con il notaio durante la procedura).