| Sostituzione MMG | Continuità assistenziale | |
|---|---|---|
| Regime | Libera professione (P.IVA) | Incarico ASL (convenzione) |
| Compatibilità | Sempre* — fuori dal tetto 8h | Sempre* — fuori dal tetto 8h |
| Limite proprio | 3h/giorno + visite domiciliari | Turni da bando / graduatoria |
| Previdenza | ENPAM Quota B (Modello D) | Trattenuta alla fonte (Fondo Med. Convenzionata) |
- Comunica preventivamente al direttore della scuola l'attività che intendi svolgere: è compatibile, ma la comunicazione resta dovuta.
- Per le sostituzioni MMG rispetta il limite operativo (di norma 3 ore giornaliere più visite domiciliari) e apri la Partita IVA (ATECO 86.21.00).
- Per la continuità assistenziale con incarico ASL verifica che i contributi siano trattenuti alla fonte per il Fondo della Medicina Convenzionata.
- Stipula una polizza RCP personale: la copertura assicurativa della formazione non si estende a queste attività.
- Non confondere queste attività con la deroga 8h: sostituzioni MMG e continuità assistenziale sono compatibili di per sé e non rientrano in quel tetto.
- Non svolgerle durante l'orario di formazione né a scapito degli obblighi formativi: restano subordinate alla scuola.
- Non pagare due volte la Quota B: sui redditi di continuità assistenziale con contratto ASL i contributi sono già trattenuti al Fondo.
- Non usare la prestazione occasionale con ritenuta d'acconto per l'attività medica abituale: serve la Partita IVA.
Per il medico in formazione le sostituzioni di MMG e la continuità assistenziale (ex guardia medica) sono l'ossatura del lavoro territoriale, ma seguono due logiche distinte. La sostituzione MMG si svolge in libera professione: il medico apre Partita IVA e sostituisce il titolare per periodi definiti. La continuità assistenziale si svolge invece tramite incarico dell'ASL, con turni assegnati da graduatoria o bando e un rapporto di tipo convenzionale. Capire in quale delle due si rientra è il primo passo per gestire correttamente limiti, fisco e previdenza.
Il punto spesso frainteso: queste due attività non rientrano nel tetto delle 8 ore settimanali. Sono considerate intrinsecamente compatibili con la formazione e seguono limiti propri: le sostituzioni di MMG (e di pediatri di libera scelta) hanno un limite operativo di norma pari a 3 ore giornaliere più le visite domiciliari, mentre la reperibilità di continuità assistenziale è esclusa dai limiti temporali. Il tetto delle 8 ore settimanali introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda invece le altre attività libero-professionali — un quadro più ampio, trattato in una guida dedicata. Restano ferme due condizioni: svolgerle fuori dall'orario formativo e comunicarlo preventivamente al direttore della scuola.
Le due strade divergono sul piano previdenziale. Per le sostituzioni MMG in libera professione, i proventi (con Partita IVA) vanno dichiarati all'ENPAM per il calcolo della Quota B tramite il Modello D. Per la continuità assistenziale con incarico ASL, invece, i contributi sono già trattenuti alla fonte dall'azienda sanitaria e versati al Fondo della Medicina Convenzionata: questi redditi non vanno reinseriti nel Modello D, pena una doppia contribuzione errata. In entrambi i casi resta dovuta la Quota A, fissa per fascia d'età.
In entrambe le attività il medico opera in autonomia, spesso senza tutor, e la copertura assicurativa della formazione non si estende al lavoro territoriale esterno: è quindi obbligatoria una polizza RCP personale, adeguata al tipo di attività (sostituzione ambulatoriale o turno di guardia). MedWorks affianca specializzandi e corsisti nell'apertura della Partita IVA, nella gestione ENPAM e nella scelta della copertura assicurativa adatta. Scopri il supporto MedWorks.