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Partita IVA in Specializzazione: quando è permessa e quale regime scegliere
Il contratto di formazione impone l'esclusività, ma alcune attività restano consentite. Capisci se puoi (e devi) aprire la P.IVA e come non sbagliare il regime fiscale.
1Regola generale = esclusività. Il contratto di formazione a tempo pieno vieta l'attività libero-professionale esterna: violarlo è causa di risoluzione (art. 40 D.Lgs. 368/1999).
2Eccezioni tassative. La P.IVA è permessa — anzi spesso obbligatoria — solo per attività ammesse: sostituzioni MMG, continuità assistenziale, guardia turistica/festiva, intramoenia su convenzione.
3Regime fiscale: quasi sempre forfettario sotto 85.000 €, ma attenzione al limite del reddito da lavoro dipendente/assimilato.
Schema riassuntivo — posso aprire la P.IVA? quale regime?
L'attività che voglio svolgere è tra quelle consentite allo specializzando?
NO
STOP: rischio risoluzione del contratto di formazione (art. 40)
Apri P.IVA (codice ATECO medico). Poi scegli il regime in base alle soglie.
Bivio regime: ricavi ≤ 85.000 € e reddito da lavoro dipendente/assimilato ≤ soglia → Forfettario (imposta sostitutiva 5%/15%). Altrimenti → Ordinario (IRPEF a scaglioni, deduzione costi).
divieto azione scelta regime
La P.IVA da sola non ti autorizza nulla: prima verifica che l'attività sia compatibile con il contratto, poi pensa al fisco.
cosa fare · cosa non fare
Cosa fare
  • Leggi il TUO contratto di formazione e l'eventuale regolamento della Scuola prima di qualsiasi attività esterna.
  • Verifica che l'attività rientri tra quelle consentite (sostituzioni MMG, continuità assistenziale, guardia turistica, intramoenia su convenzione).
  • Apri la P.IVA col codice ATECO corretto e valuta il regime con un fiscalista prima di emettere la prima fattura.
  • Tieni sotto controllo le soglie: ricavi annui e reddito da altre fonti, per non perdere il forfettario.
Cosa non fare
  • Non aprire la P.IVA per attività NON ammesse (es. libera professione ambulatoriale esterna): rischi la risoluzione del contratto.
  • Non affidarti a "prestazione occasionale": lo specializzando è generalmente escluso da questa via per le sostituzioni.
  • Non scegliere il regime "a sentimento": forfettario e ordinario hanno conseguenze diverse su tasse, contributi e detrazioni.
  • Non ignorare le deroghe sperimentali a termine (incarichi LP entro un tetto orario): hanno scadenze e condizioni precise.
Esclusività, deroghe e scelta del regime
Il punto di partenza: il vincolo di esclusività

La formazione specialistica a tempo pieno è retribuita ma esclusiva. Per tutta la durata, allo specializzando è in linea di principio inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno, così come ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o con enti pubblici e privati. Il riferimento normativo è l'art. 40 del D.Lgs. 368/1999. La conseguenza non è una multa: è la risoluzione anticipata del contratto di formazione.

In parole semplici: lo Stato ti paga per formarti a tempo pieno, quindi pretende che la specializzazione sia la tua attività principale.
Le attività in cui la P.IVA è permessa (e spesso obbligatoria)

Esistono eccezioni tassative previste dalla legge. In questi casi la P.IVA non solo è ammessa, ma è la corretta (talvolta unica) forma di inquadramento. Rientrano tipicamente: sostituzioni a tempo determinato di MMG convenzionati; continuità assistenziale (ex guardia medica) come sostituto; guardia notturna, festiva e turistica; attività intramuraria per titoli già posseduti e in convenzione. In questi ambiti il sostituto non titolare (come lo specializzando) trova nella P.IVA l'inquadramento appropriato.

Per continuità assistenziale e sostituzioni MMG, la P.IVA è la regola, non l'eccezione.
Le deroghe sperimentali a termine

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto, in via sperimentale e a tempo, deroghe alle incompatibilità: la possibilità per lo specializzando di assumere incarichi libero-professionali (anche co.co.co.) presso i servizi del SSN — e, da ultimo, anche presso strutture sanitarie private — su base volontaria, fuori dall'orario di formazione, entro un tetto di 8 ore settimanali. La deroga vigente è prorogata fino al 31 dicembre 2026 (per gli incarichi presso il SSN è previsto un compenso orario di € 40 lordi). Queste finestre hanno comunque date di scadenza e condizioni che cambiano: non dare per scontato che una deroga valida l'anno scorso sia ancora attiva.

Quale regime fiscale: forfettario o ordinario?

Accertato che l'attività è consentita, la domanda diventa come tassarla. Il regime forfettario è accessibile se i ricavi/compensi annui non superano 85.000 €; il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività (tipicamente 78%); sul risultato, al netto dei contributi, si applica un'imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività). Il regime ordinario è obbligatorio oltre la soglia o con cause di esclusione: IRPEF a scaglioni, ma con deduzione costi. Attenzione al lavoro dipendente: l'accesso al forfettario può essere precluso se il reddito da lavoro dipendente/assimilato supera 35.000 €: poiché la borsa può incidere, è il punto più delicato e va valutato caso per caso.

Per uno specializzando la scelta del regime non è mai standard: dipende dalla borsa, dagli altri redditi e dal tipo di attività. Un errore qui costa caro.
In sintesi

Tre verifiche, in quest'ordine: (1) l'attività è consentita dal contratto? (2) serve/conviene la P.IVA? (3) quale regime, viste le mie soglie? Saltare il primo passaggio è l'errore più grave: nessun vantaggio fiscale compensa la perdita del contratto di formazione. Prima di aprire la P.IVA o scegliere il regime, parlane con chi conosce il mondo medico: una consulenza fiscale MedWorks ti fa partire con l'inquadramento giusto, senza rischiare il contratto.

Contenuto a scopo informativo e divulgativo, non sostitutivo di una consulenza fiscale o legale personalizzata. I riferimenti normativi, le soglie, le aliquote e i coefficienti indicati sono soggetti a modifiche: i dati riportati sono confermati alla data di pubblicazione ma possono subire variazioni normative. Verificare presso le fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, normativa vigente) e/o un professionista abilitato.