- Leggi il TUO contratto di formazione e l'eventuale regolamento della Scuola prima di qualsiasi attività esterna.
- Verifica che l'attività rientri tra quelle consentite (sostituzioni MMG, continuità assistenziale, guardia turistica, intramoenia su convenzione).
- Apri la P.IVA col codice ATECO corretto e valuta il regime con un fiscalista prima di emettere la prima fattura.
- Tieni sotto controllo le soglie: ricavi annui e reddito da altre fonti, per non perdere il forfettario.
- Non aprire la P.IVA per attività NON ammesse (es. libera professione ambulatoriale esterna): rischi la risoluzione del contratto.
- Non affidarti a "prestazione occasionale": lo specializzando è generalmente escluso da questa via per le sostituzioni.
- Non scegliere il regime "a sentimento": forfettario e ordinario hanno conseguenze diverse su tasse, contributi e detrazioni.
- Non ignorare le deroghe sperimentali a termine (incarichi LP entro un tetto orario): hanno scadenze e condizioni precise.
La formazione specialistica a tempo pieno è retribuita ma esclusiva. Per tutta la durata, allo specializzando è in linea di principio inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno, così come ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o con enti pubblici e privati. Il riferimento normativo è l'art. 40 del D.Lgs. 368/1999. La conseguenza non è una multa: è la risoluzione anticipata del contratto di formazione.
Esistono eccezioni tassative previste dalla legge. In questi casi la P.IVA non solo è ammessa, ma è la corretta (talvolta unica) forma di inquadramento. Rientrano tipicamente: sostituzioni a tempo determinato di MMG convenzionati; continuità assistenziale (ex guardia medica) come sostituto; guardia notturna, festiva e turistica; attività intramuraria per titoli già posseduti e in convenzione. In questi ambiti il sostituto non titolare (come lo specializzando) trova nella P.IVA l'inquadramento appropriato.
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto, in via sperimentale e a tempo, deroghe alle incompatibilità: la possibilità per lo specializzando di assumere incarichi libero-professionali (anche co.co.co.) presso i servizi del SSN — e, da ultimo, anche presso strutture sanitarie private — su base volontaria, fuori dall'orario di formazione, entro un tetto di 8 ore settimanali. La deroga vigente è prorogata fino al 31 dicembre 2026 (per gli incarichi presso il SSN è previsto un compenso orario di € 40 lordi). Queste finestre hanno comunque date di scadenza e condizioni che cambiano: non dare per scontato che una deroga valida l'anno scorso sia ancora attiva.
Accertato che l'attività è consentita, la domanda diventa come tassarla. Il regime forfettario è accessibile se i ricavi/compensi annui non superano 85.000 €; il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività (tipicamente 78%); sul risultato, al netto dei contributi, si applica un'imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività). Il regime ordinario è obbligatorio oltre la soglia o con cause di esclusione: IRPEF a scaglioni, ma con deduzione costi. Attenzione al lavoro dipendente: l'accesso al forfettario può essere precluso se il reddito da lavoro dipendente/assimilato supera 35.000 €: poiché la borsa può incidere, è il punto più delicato e va valutato caso per caso.
Tre verifiche, in quest'ordine: (1) l'attività è consentita dal contratto? (2) serve/conviene la P.IVA? (3) quale regime, viste le mie soglie? Saltare il primo passaggio è l'errore più grave: nessun vantaggio fiscale compensa la perdita del contratto di formazione. Prima di aprire la P.IVA o scegliere il regime, parlane con chi conosce il mondo medico: una consulenza fiscale MedWorks ti fa partire con l'inquadramento giusto, senza rischiare il contratto.