- Verifica con il medico competente della tua struttura quali vaccinazioni sono oggi raccomandate (non più obbligatorie) per il tuo reparto e fattele somministrare nell'ambito della sorveglianza sanitaria ordinaria (D.Lgs. 81/2008).
- Se sviluppi una reazione avversa con danno permanente, presenta domanda di indennizzo L. 210/1992 alla ASL/Regione competente entro il termine di decadenza di legge, anche se la vaccinazione era solo raccomandata per motivi di servizio e non obbligatoria per legge.
- Se ti contagi in reparto durante il servizio, fai aprire la pratica di infortunio INAIL tramite la tua struttura, non limitarti a un certificato di malattia: per il personale sanitario vale la presunzione semplice di origine professionale.
- Se vieni coinvolto in attività assistenziale aggiuntiva durante un'emergenza sanitaria dichiarata, verifica sempre il provvedimento specifico che la autorizza (durata, retribuzione, riconoscimento ai fini della specializzazione) prima di accettare l'incarico.
- Non dare per scontato che l'obbligo vaccinale anti-Covid sia ancora in vigore: è cessato il 1° novembre 2022 (D.L. 162/2022) e oggi non esiste un obbligo equivalente per il personale sanitario.
- Non pensare che l'indennizzo L. 210/1992 valga solo per vaccinazioni obbligatorie per legge: la tutela copre anche le vaccinazioni non obbligatorie effettuate per motivi di servizio.
- Non gestire un contagio contratto in reparto come una semplice malattia certificata dal medico di famiglia: se contratto in servizio va aperta la pratica come infortunio INAIL.
- Non accettare incarichi aggiuntivi in emergenza senza verificarne la base normativa specifica: durata, retribuzione e riconoscimento ai fini del percorso formativo variano molto da un provvedimento all'altro e non coincidono con il Decreto Calabria.
Il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 (conv. L. 28 maggio 2021, n. 76) ha introdotto, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, un obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 come requisito essenziale per l'esercizio della professione. L'obbligo, inizialmente previsto per una durata limitata, è stato prorogato più volte nel corso del 2021 e del 2022, fino alla cessazione anticipata al 1° novembre 2022 disposta dal D.L. 162/2022, che ne aveva fissato il termine originario al 31 dicembre 2022. Da allora non esiste, per il personale sanitario, un obbligo vaccinale specifico equivalente legato all'emergenza Covid.
Cessato l'obbligo specifico, resta in vigore l'ordinario sistema di sorveglianza sanitaria previsto dal D.Lgs. 81/2008 (art. 279 e correlati): il medico competente individua i rischi biologici del reparto e offre attivamente le vaccinazioni pertinenti (antinfluenzale, epatite B, ed eventualmente anti-Covid stagionale). Si tratta oggi di una raccomandazione, non di un obbligo: la mancata adesione non comporta le conseguenze sull'idoneità professionale previste in passato dal regime emergenziale.
La L. 210/1992 garantisce un indennizzo a carico dello Stato, per principio di solidarietà sociale, a chi subisce un danno permanente alla salute a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordine di un'autorità sanitaria, nonché di vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di servizio o di incarico ufficiale. La domanda va presentata entro il termine di decadenza di tre anni dalla conoscenza del danno. Per lo specializzando rileva soprattutto il secondo caso: una vaccinazione raccomandata dal medico competente per l'attività di reparto, anche se non più "obbligatoria per legge", resta nel perimetro di questa tutela.
Per il personale sanitario, l'INAIL riconosce al contagio da SARS-CoV-2 contratto in occasione di lavoro la natura di infortunio sul lavoro, applicando una presunzione semplice di origine professionale (circolare INAIL n. 13/2020): non sei tu a dover provare il singolo contatto a rischio, è la categoria di rischio elevato del tuo ruolo che sposta l'onere della prova. La denuncia va fatta aprire tramite la struttura, non gestita come una semplice assenza per malattia: cambia la tutela economica e previdenziale collegata.
Durante lo stato di emergenza Covid, il D.L. 18/2020 ("Cura Italia") ha previsto, all'art. 2-bis, la possibilità di conferire agli specializzandi dell'ultimo e penultimo anno incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per una durata massima di sei mesi rinnovabili in presenza dello stato di emergenza. Si tratta di un istituto temporaneo e legato a una specifica emergenza dichiarata, distinto dal contratto strutturale previsto dal Decreto Calabria (vedi guida dedicata): periodo di attività riconosciuto ai fini del diploma di specializzazione, ma cornice normativa, durata e retribuzione restano specifiche del singolo provvedimento emergenziale.