- Ragiona per incassato, non per fatturato: la soglia degli 85.000 € guarda i compensi effettivamente percepiti nell'anno precedente (principio di cassa).
- Se apri la partita IVA subito dopo la specializzazione, verifica il diritto al 5%: i periodi di formazione e di pratica obbligatoria non contano come "mera prosecuzione" e quindi non bruciano l'agevolazione.
- Somma i redditi da lavoro dipendente e assimilato prima di scegliere il regime: l'intramoenia è reddito assimilato ex art. 50 TUIR e va conteggiata.
- Deduci integralmente Quota A, Quota B e contributo di maternità ENPAM nel quadro LM: se l'importo non trova capienza, l'eccedenza passa al quadro RP.
- Non emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche: dal 2026 il divieto di invio via SdI è strutturale. L'invio dei dati al Sistema TS resta comunque obbligatorio.
- Non superare il 50% dei compensi verso l'ex datore di lavoro nei due periodi d'imposta precedenti: è causa ostativa autonoma, verificata a consuntivo.
- Non tenere quote di società di persone o studi associati: il solo possesso al 31 dicembre dell'anno precedente preclude il regime.
- Non transitare al forfettario dopo aver iniziato in regime ordinario sperando nel 5%: l'aliquota ridotta spetta solo se applicata dal primo anno di attività.
Il forfettario (L. 190/2014, art. 1 commi 54-89) si regge su un limite di 85.000 € di ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente. Il punto che quasi nessuno spiega è che il superamento ha due effetti diversi. Se chiudi l'anno tra 85.000 e 100.000 €, il regime resta valido per tutto l'anno in corso e decade dal 1° gennaio successivo: hai il tempo di organizzarti. Se invece superi i 100.000 €, l'uscita è immediata e retroattiva sull'operazione che sfonda il tetto: da quel momento devi applicare l'IVA e passi alla tassazione ordinaria per l'intero anno. Per un medico con incassi concentrati a fine anno la differenza è sostanziale: monitorare la cassa a novembre non è pignoleria contabile, è ciò che evita di riemettere fatture.
Nel forfettario non si deducono i costi analitici: lo Stato riconosce una quota di spesa forfettaria attraverso il coefficiente di redditività, che per tutta la divisione ATECO 86 (attività sanitarie) vale 78%. Vale per la medicina generale (86.21.00), per la chirurgia (86.22.01) e per gli altri studi specialistici (86.22.09): la scelta del codice non cambia il calcolo fiscale, ma conta per l'inquadramento. Su quel 78% si applica l'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni se non hai svolto attività d'impresa o professionale nei tre anni precedenti e la nuova attività non è mera prosecuzione di un lavoro già svolto. L'unico costo realmente deducibile in aggiunta sono i contributi previdenziali obbligatori: Quota A, Quota B ed eventuale contributo di maternità ENPAM, indicati nel rigo LM35, con l'eccedenza incapiente riportata in RP21.
Il fatturato è la soglia più citata ma raramente quella che blocca. Le tre che contano nella pratica sono altre. Primo: il reddito da lavoro dipendente o assimilato. Se nell'anno precedente hai superato i 35.000 € di redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati, il forfettario non ti spetta — e l'intramoenia, essendo assimilata a lavoro dipendente ex art. 50 TUIR, entra in questo conteggio pur non erodendo la soglia degli 85.000 €. Attenzione però: la soglia di 35.000 € è una misura temporanea, valida per il solo 2026 (L. 199/2025); salvo nuova proroga, dal 2027 la soglia torna a 30.000 €. La causa non opera se il rapporto di lavoro è cessato e non ne sono sorti altri. Secondo: le partecipazioni societarie. Quote di società di persone o studi associati sono preclusive di per sé; per le S.r.l. serve invece il doppio requisito di controllo superiore al 50% e attività riconducibile alla tua. Terzo: la prevalenza verso l'ex datore. Se più del 50% dei compensi arriva da soggetti con cui hai avuto un rapporto di lavoro nei due periodi d'imposta precedenti, il regime decade. Fa eccezione chi avvia l'attività al termine di praticantato o formazione obbligatoria: la specializzazione non innesca questa causa.
Nel forfettario non applichi l'IVA e non subisci la ritenuta d'acconto: in fattura vanno le diciture di non applicazione (art. 1, c. 67, L. 190/2014) e la marca da bollo da 2,00 € sopra 77,47 €. Sei escluso dagli ISA. Non operi come sostituto d'imposta, ma i codici fiscali dei percipienti vanno comunque indicati nel quadro RS. La specificità sanitaria è che per le prestazioni rese a persone fisiche la fattura elettronica via SdI è vietata, non facoltativa: si emette in formato cartaceo o PDF, mentre resta obbligatoria verso ASL, cliniche e società. In parallelo l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria rimane pienamente dovuto. La scelta tra forfettario e ordinario non si fa sulla semplicità dichiarativa ma sul confronto tra il 22% di costi forfettizzati e i costi reali che sostieni. MedWorks affianca i medici nella scelta del regime, nel calcolo di convenienza e nella gestione degli adempimenti fiscali e ENPAM. Richiedi una valutazione del tuo caso.