| Destinatario | e-fattura | Canale / formato | Dati al Sistema TS |
|---|---|---|---|
| Paziente persona fisica (prestazione sanitaria) |
NO (vietata) |
cartaceo / PDF | SÌ |
| Altra P.IVA / società / clinica (B2B) | SÌ (obbligo) |
XML via SdI | NO |
| Pubblica Amministrazione | SÌ (obbligo) |
FatturaPA via SdI (+ Split Payment) | NO |
- Distingui sempre il destinatario prima di emettere: persona fisica per cura = cartaceo; partita IVA/PA = elettronica.
- Invia i dati al Sistema TS entro la scadenza: a regime, trasmissione annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo (slitta se sabato/festivo).
- Dotati di un gestionale con conservazione sostitutiva integrata, per non gestire manualmente l'archiviazione decennale.
- Verifica il regime IVA/forfettario con un consulente: anche da forfettario hai l'obbligo e-fattura B2B.
- Non emettere e-fattura via SdI al paziente "per comodità del gestionale": è vietato per le prestazioni sanitarie B2C.
- Non dimenticare l'opposizione del paziente all'invio dei dati al Sistema TS: può opporsi e va gestita.
- Non confondere "divieto" con "niente fattura": la fattura al paziente la devi comunque fare, solo non elettronica.
- Non trascurare la conservazione a norma: un PDF sul desktop non equivale alla conservazione sostitutiva legale.
La fattura elettronica passa per il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, un'infrastruttura che vede il contenuto di ogni fattura. Per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, far transitare dal SdI il dettaglio (visita, esame, terapia) significherebbe esporre dati sanitari sensibili. Per questo il legislatore ha introdotto un divieto di e-fattura per queste operazioni: i dati confluiscono invece, in forma protetta, nel Sistema Tessera Sanitaria che alimenta la dichiarazione precompilata. Inizialmente prorogato di anno in anno, dal 2026 il divieto è diventato permanente (D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che modifica l'art. 10-bis del D.L. 119/2018).
Appena esci dal rapporto medico-paziente, cambi binario. Una consulenza a una società, una perizia medico-legale per un'assicurazione, una docenza, una collaborazione con una clinica (rapporto tra partite IVA, B2B) o una fattura alla Pubblica Amministrazione richiedono la fattura elettronica via SdI. Vale anche in regime forfettario (obbligo dal 1° gennaio 2024, senza soglie). Verso la PA si usa il tracciato FatturaPA, spesso con Split Payment (l'IVA la versa l'ente).
Emetti la fattura in formato XML dal gestionale → il SdI controlla la correttezza formale (P.IVA/codice fiscale, coerenza imponibile-aliquota-IVA, Codice Destinatario) → se tutto è corretto consegna la fattura al destinatario e ti invia una ricevuta di consegna; se qualcosa non torna scarta la fattura con una ricevuta di scarto, e hai un termine di 5 giorni per ritrasmetterla.
Per operare ti serve uno strumento che faccia tre cose: generare l'XML, dialogare col SdI e conservare a norma (conservazione sostitutiva, obbligo decennale). Due strade: il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate (essenziale) oppure un gestionale privato accreditato AgID (più funzioni, integrazione con agenda e Sistema TS). La scelta dipende dal volume di fatture B2B e dall'integrazione con la gestione dello studio. Doppio binario, scadenze del Sistema TS, scelta del gestionale: un errore di fatturazione costa sanzioni. La consulenza fiscale MedWorks mette in ordine il tuo flusso e ti segue passo passo.